Leggi e procedure

Nel nostro Paese esistono leggi e decreti che disciplinano la materia dei trapianti. Alcuni di questi con specifica indicazione per il trapianto di fegato.

Presupposto fondamentale dei trapianti è la disponibilità di donatori, da cui discende la valutazione della loro effettiva idoneità.

In Italia, la Dichiarazione di volontà a donare organi è regolamentata dall’articolo 23 della Legge 91 del 1° aprile 1999  e dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000 successivamente aggiornato con il Decreto ministeriale dell’11 marzo 2008.

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere liberamente il proprio consenso o dissenso – esplicito – alla donazione di organi e tessuti. Detto ciò, va altresì ricordato come lo stesso possa modificare in ogni momento la propria espressione di volontà.

Come donare e cosa fare

I cittadini maggiorenni – non è un obbligo – dichiarano la propria volontà alla donazione – o di contro il loro rifiuto – mediante 5 opportunità:

  • tramite dichiarazione di volontà raccolta dagli Uffici Anagrafe dei Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta e registrazione. Dichiarazione recepita in fase di richiesta o rinnovo della Carta d’Identità. Tutte le attestazioni – siano esse positive o negative – confluiranno poi nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 dai medici del Coordinamento regionale;
  • tramite registrazione agli sportelli dell’Asl di riferimento o negli ambulatori dei medici di famiglia compilando il modulo predisposto allo scopo (disponibile qui). Queste dichiarazioni verranno registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti – database del Centro Nazionale Trapianti – consulatbile dai medici del Coordinamento regionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
  • tramite la compilazione del  “Tesserino Blu” del Ministero della Salute o del tesserino di una delle Associazioni di riferimento; tesserino che va conservato insieme ai documenti personali;
  • tramite dichiarazione scritta contenente nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma. Dichiarazione ritenuta valida dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000, da conservare sempre con i documenti personali;
  • tramite atto dell’Associazione Italiana Donatori di Organo (AIDO), sulla base di una convenzione sottoscritta nel 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e la stessa Associazione. Dichiarazione che confluirà in modo diretto all’interno del Sistema Informativo Trapianti.

Attenzione

“Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste”.


Qualora NON VENGA ESPRESSA la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per gli aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori, tutori giudiziari) di opporsi ovvero di dare il consenso al prelievo degli organi nel periodo di accertamento della morte.

Per i minori, la decisione spetta unicamente ai genitori; anche se solo uno di essi è contrario all’espianto, il prelievo non potrà essere effettuato.

Il Ministero della Salute chiarisce, infine, che in caso di morte possono verificarsi quattro situazioni

  1. il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: in questo caso i familiari non possono opporsi. DONAZIONE SI’.
  2. il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: in questo caso non c’è prelievo di organi. DONAZIONE NO.
  3. il cittadino non si è espresso e sono disponibili aventi diritto: in questo caso il prelievo è consentito se gli aventi diritto non si oppongono. DONAZIONE SI’/NO
  4. il cittadino non si è espresso e non sono disponibili aventi diritto: in questo caso il prelievo è consentito. DONAZIONE SI’

(l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).

Moduli da scaricare

MODULO REGISTRAZIONE ASL O MEDICI DI FAMIGLIA

TESSERINO BLU – MINISTERO DELLA SALUTE